Contratti gas non richiesti, il giudice dà ragione al consumatore
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Contratti gas non richiesti, il giudice dà ragione al consumatore: “La bolletta non va pagata”
Il cliente, che si era rivolto ai legali di Mdc, si era ritrovato cliente di Enel Energia per colpa di una firma apocrifa. Secondo il tribunale di Benevento non deve pagare la bolletta pur avendo usufruito del servizio
Vi ritrovate da un giorno all’altro un nuovo gestore di luce o gas senza aver firmato nulla? In questo caso non siete obbligati a pagare la bolletta, anche se la compagnia vi ha fornito energia per un breve periodo. Il principio è stato sancito dal tribunale di Benevento, che ha dato ragione a un cliente di E.On del mercato tutelato, il quale si è scoperto cliente di Enel Energia nel mercato libero. L’operatore entrante si è “presentato” con una bolletta da quasi 150 euro che il cliente si è rifiutato di pagare. E ha avuto ragione prima dal Giudice di pace, poi dal Tribunale dopo che Enel era ricorsa in appello.
Il principio “non ho chiesto nulla, non pago nulla” può sembrare ovvio a molti, ma così non è. E a seconda di come sono andate le cose cambia anche la normativa di riferimento.
Nel caso del consumatore di Benevento, qualcuno ha messo una firma al suo posto sul modulo contrattuale: una pratica commerciale scorretta di cui, di solito, si occupa Antitrust. In questo caso però il cliente, assistito dall’avvocato Vincenza Stefanucci della sede Mdc (Movimento difesa del cittadino) di Benevento si è rivolto direttamente al Giudice di pace, portando il caso in tribunale. Enel sosteneva che, anche considerando illecito quel contratto, il cliente “si sarebbe arricchito della fornitura ricevuta, senza effettuare il relativo pagamento”. Insomma, a prescindere dalla firma falsa la bolletta doveva essere pagata, perché il gas è stato erogato.
E il giudice, citando il Codice del Consumo, ha dato ragione al cliente: nulla è dovuto. L’articolo 57 infatti esonera “il consumatore da ogni conseguenza dell’iniziativa del fornitore da lui subita”.
“Anche questa decisione – ha commentato Francesco Luongo, presidente Mdc – come altre in passato sulla piaga dei contratti falsi, contraddice quanto stabilito dalla Autorità per l’Energia relativamente all’obbligo per l’utente di pagare comunque l’energia consumata detratta della sola quota del venditore. L’Aeegsi deve comprendere che in mancanza di qualsiasi prova in ordine all’effettiva sussistenza di un accordo tra l’azienda e l’utente, nessuna prestazione corrispettiva puo? essere richiesta per la fornitura del servizio ricevuto nel periodo in contestazione”.
Contattata da Repubblica, l’Autorità ha però precisato che questo obbligo vale solo per i contratti “non correttamente sottoscritti o confermati”. La delibera del 6 aprile 2017 prevede, ad esempio, che il cliente che ha stipulato un contratto a voce attraverso call center debba ricevere una copia in formato cartaceo. Se questo non accade ma la fornitura parte lo stesso, il consumatore può sporgere reclamo ad Aeegsi per tornare al vecchio gestore in tempi rapidi, ma deve pagare la bolletta ad esclusione della componente di vendita. “Nella sentenza, però, il giudice non fa alcun riferimento né ad Aeegsi né ad Antitrust, rifacendosi al Codice Civile” spiega ancora l’autorità.
fonte: www.larepubblica.it
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